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Text File | 1993-09-07 | 63.0 KB | 1,589 lines |
- Newsgroups: soc.culture.italian
- From: luigi@paris.CS.Berkeley.EDU (Luigi Semenzato)
- Subject: La Costituzione della Repubblica Italiana
- Message-ID: <1pgec2$poq@agate.berkeley.edu>
- Date: 2 Apr 1993 04:10:42 GMT
- Organization: University of California, Berkeley
- Lines: 1575
-
- * Note dell'editore: questa versione e` del 1961.
- *
- * Per leggibilita`, ho aggiunto righe vuote tra i
- * paragrafi.
- *
- * Il testo consiste di esattamente 1560 righe, a
- * partire dalla prima riga del titolo, e contando
- * le righe vuote.
- *
- * Se qualcuno conosce un archivio ftp adeguato,
- * per favore me lo faccia sapere.
-
- [Trascrizione (con ausili robotici) di Luigi
- Semenzato, 1 Aprile 1993 (niente scherzi).]
-
- COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (1961)
- (pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1947)
-
- PRINCIPI FONDAMENTALI
-
- Art. 1. L'Italia e una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
-
- La sovranita` appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
- limiti della Costituzione.
-
- Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
- dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
- la sua personalita` e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
- di solidarieta` politica, economica e sociale.
-
- Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita` sociale e sono eguali
- davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
- di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
- sociali.
-
- E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoii di ordine economico
- e sociale, che, limitando di fatto la liberta e l'eguaglianza dei
- cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
- l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
- politica, economica e sociale del Paese.
-
- Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
- lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
-
- Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
- possibilita e la propria scelta, una attivita` o una funzione che
- concorra al progresso materiale o spirituale della societa`.
-
- Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
- autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu
- ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi
- della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del
- decentramento.
-
- Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
- linguistiche.
-
- Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
- ordine, indipendenti e sovrani.
-
- I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni
- dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di
- revisione costituzionale.
-
- Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
- alla legge.
-
- Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
- organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
- l'ordinamento giuridico italiano.
-
- I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
- intese con le relative rappresentanze.
-
- Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
- scientifica e tecnica.
-
- Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
-
- Art. 1O. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
- diritto internazionale generalmente riconosciute.
-
- La condizione giuridica dello straniero e regolata dalla legge in
- conformita` delle norme e dei trattati internazionali.
-
- Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
- esercizio delle liberta democratiche garantite dalla Costituzione
- italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
- le condizioni stabilite dalla legge.
-
- Non e` ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
-
- Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
- liberta degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
- controversie internazionali; consente, in condizioni di parita` con
- gli altri Stati, alle limitazioni di sovranita` necessarie ad un
- ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
- promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
- scopo.
-
- Art. 12. La bandiera della Repubblica e` il tricolore italiano:
- verde bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
-
- PARTE I
- DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
- TITOLO I
-
- Rapporti Civili
-
- Art. 13. La liberta personale e` inviolabile.
-
- Non e ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
- personale, ne` qualsiasi altra restrizione della liberta personale, se
- non per atto motivato dall'autorita giudiziaria e nei soli casi e modi
- previsti dalla legge.
-
- In casi eccezionali di necessita` ed urgenza, indicati tassativamente
- dalla legge, l'autorita` di pubblica sicurezza puo` adottare
- provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
- quarantotto ore alla autorita giudiziaria e, se questa non li
- convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
- restano privi di ogni effetto.
-
- E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
- sottoposte a restrizioni di liberta.
-
- La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
-
- Art. 14. Il domicilio e inviolabile.
-
- Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se
- non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
- prescritte per la tutela della liberta personale.
-
- Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanita` e di incolumita`
- pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
-
- Art. 15. La liberta` e la segretezza della corrispondenza e di ogni
- altra forma di comunicazione sono inviolabili.
-
- La loro limitazione puo` avvenire soltanto per atto motivato
- dell'autorita giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
-
- Art. 16. Ogni cittadino puo` circolare e soggiornare liberamente in
- qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
- legge stabilisce in via generale per motivi di sanita` o di sicurezza.
- Nessuna restrizione puo` essere determinata da ragioni politiche.
-
- Ogni cittadino e libero di uscire dal territorio della Repubblica e di
- rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
-
- Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
- senz'armi.
-
- Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non e` richiesto
- preavviso.
-
- Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
- autorita`, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di
- sicurezza o di incolumita` pubblica.
-
- Art. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
- autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
- penale.
-
- Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
- anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
- carattere militare.
-
- Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
- fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di
- farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
- purche` non si tratti di riti contrari al buon costume.
-
- Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
- d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali
- limitazioni legislative, ne` di speciali gravami fiscali per la sua
- costituzione, capacita` giuridica e ogni forma di attivita`.
-
- Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
- pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
-
- La stampa non puo` essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
-
- Si puo` procedere a sequestro soltanto per atto motivato
- dell'autorita` giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
- sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione
- delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
- responsabili.
-
- In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
- tempestivo intervento dell'autorita` giudiziaria, il sequestro della
- stampa periodica puo` essere eseguito da ufficiali di polizia
- giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
- ore, fare denunzia all'autorita` giudiziaria. Se questa non lo
- convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende
- revocato e privo d'ogni effetto.
-
- La legge puo` stabilire, con norme di carattere generale, che
- siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
-
- Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
- altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
- provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
-
- Art. 22. Nessuno puo` essere privato, per motivi politici, della
- capacita` giuridica, della cittadinanza, del nome.
-
- Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo` essere
- imposta se non in base alla legge.
-
- Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
- diritti e interessi legittimi.
-
- La difesa e` diritto inviolabile in ogni stato e grado del
- procedimento.
-
- Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
- per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
-
- La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
- errori giudiziari.
-
- Art. 25. Nessuno puo` essere distolto dal giudice naturale
- precostituito per legge.
-
- Nessuno puo` essere punito se non in forza di una legge che sia
- entrata in vigore prima del fatto commesso.
-
- Nessuno puo` essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi
- previsti dalla legge.
-
- Art. 26. L'estradizione del cittadino puo` essere consentita soltanto
- ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non
- puo` in alcun caso essere ammessa per reati politici.
-
- Art. 27. La responsabilita penale e` personale.
-
- L' imputato non e considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
-
- Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
- umanita` e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non e`
- ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
- militari di guerra.
-
- Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
- pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
- civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
- In tali casi la responsabilita` civile si estende allo Stato e agli
- enti pubblici.
-
- TITOLO II
-
- Rapporti Etico-Sociali
-
- Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
- societa` naturale fondata sul matrimonio.
-
- Il matrimonio e` ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
- coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita`
- familiare.
-
- Art. 30. E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
- ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
-
- Nei casi di incapacita` dei genitori, la legge provvede a che
- siano assolti i loro compiti.
-
- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
- giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
- famiglia legittima.
-
- La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita`.
-
- Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre
- provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
- relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
-
- Protegge la maternita, l'infanzia e la gioventu`, favorendo gli
- istituti necessari a tale scopo.
-
- Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale
- diritto dell'individuo e interesse della collettivita`, e garantisce
- cure gratuite agli indigenti.
-
- Nessuno puo` essere obbligato a un determinato trattamento
- sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo` in
- nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
-
- Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne e` l'insegnamento.
-
- La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
- scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
-
- Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
- educazione, senza oneri per lo Stato.
-
- La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
- statali che chiedono la parita`, deve assicurare ad esse piena
- liberta` e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
- quello degli alunni di scuole statali.
-
- E` prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
- gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione
- all'esercizio professionale.
-
- Le istituzioni di alta cultura, universita` ed accademie, hanno il
- diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
- dello Stato.
-
- Art. 34. La scuola e aperta a tutti.
-
- L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e` obbligatoria
- e gratuita.
-
- I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
- raggiungere i gradi piu` alti degli studi.
-
- La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
- assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
- attribuite per concorso.
-
- TITOLO III
-
- Rapporti Economici
-
- Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
- applicazioni.
-
- Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
-
- Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
- intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
-
- Riconosce la liberta di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
- dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
- all'estero.
-
- Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
- alla quantita e qualita del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
- assicurare a se e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
-
- La durata massima della giornata lavorativa e stabilita dalla legge.
-
- Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
- retribuite, e non puo` rinunziarvi.
-
- Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita` di
- lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le con-
- dizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essen-
- ziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una
- speciale adeguata protezione.
-
- La legge stabilisce il limite minimo di eta` per il lavoro salariato.
-
- La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
- garantisce ad essi, a parita` di lavoro, il diritto alla parita` di
- retribuzione.
-
- Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
- necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
- sociale.
-
- I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
- adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
- invalidita e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
-
- Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
- all'avviamento professionale.
-
- Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
- istituti predisposti o integrati dallo Stato.
-
- L'assistenza privata e` libera.
-
- Art. 39. L'organizzazione sindacale e` libera.
-
- Ai sindacati non puo` essere imposto altro obbligo se non la
- loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme
- di legge.
-
- E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
- sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
-
- I sindacati registrati hanno personalita` giuridica. Possono,
- rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti,
- stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
- per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
- riferisce.
-
- Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi
- che lo regolano.
-
- Art. 41. L'iniziativa economica privata e` libera.
-
- Non puo` svolgersi in contrasto con l'utilita` sociale o in modo da
- recare danno alla sicurezza, alla liberta`, alla dignita` umana.
-
- La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche`
- l'attivita economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
- coordinata a fini sociali.
-
- Art. 42. La proprieta` e` pubblica o privata. I beni economici
- appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
-
- La proprieta` privata e` riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
- determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di
- assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
-
- La proprieta` privata puo` essere, nei casi preveduti dalla legge,
- e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
- La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima
- e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita`.
-
- Art. 43. A fini di utilita` generale la legge puo` riservare
- originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
- indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunita di lavoratori o
- di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si
- riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
- situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
- generale.
-
- Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e
- di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
- alla proprieta` terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
- secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
- delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle
- unita produttive; aiuta la piccola e la media proprieta`.
-
- La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
-
- Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della
- cooperazione a carattere di mutualita` e senza fini di speculazione
- privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi
- piu idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e
- le finalita`.
-
- La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
-
- Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del
- lavoro e in armonia con le esigenze della produzione la Repubblica
- riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
- limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
-
- Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le
- sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
-
- Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprieta`
- dell'abitazione, alla proprieta` diretta coltivatrice e al diretto e
- indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
- paese.
-
- TITOLO IV
-
- Rapporti Politici
-
- Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
- hanno raggiunto la maggiore eta`.
-
- Il voto e personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
- e dovere civico.
-
- Il diritto di voto non puo` essere limitato se non per incapacita
- civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
- indegnita` morale indicati dalla legge.
-
- Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in
- partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la
- politica nazionale.
-
- Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
- per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita`.
-
- Art. 51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
- accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
- eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
-
- La legge puo`, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
- elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
- Repubblica.
-
- Chi e` chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre
- del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto
- di lavoro.
-
- Art. 52. La difesa della Patria e` sacro dovere del cittadino.
-
- Il servizio militare e` obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
- dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
- lavoro del cittadino, ne l'esercizio dei diritti politici.
-
- L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
- democratico della Repubblica.
-
- Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
- in ragione della loro capacita` contributiva.
-
- Il sistema tributario e` informato a criteri di progressivita`.
-
- Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
- Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini
- cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
- disciplina ed onore prestando giuramento nei casi stabiliti dalla
- legge.
-
- PARTE II
-
- ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
-
- TITOLO I
-
- Il Parlamento
-
- Sezione I
-
- Le Camere
-
- Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del
- Senato della Repubblica.
-
- Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere
- nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
-
- Art. 56. La Camera dei deputati e` eletta a suffragio universale e
- diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per
- frazione superiore a quarantamila.
-
- Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
- elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta`.
-
- Art. 57. Il Senato della Repubblica e` eletto a base regionale. A
- ciascuna Regione e` attribuito un senatore per duecentomila abitanti o
- per frazione superiore a centomila.
-
- Nessuna Regione puo` avere un numero di senatori inferiore a sei. La
- Valle d'Aosta ha un solo senatore.
-
- Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
- dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta`.
-
- Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
- quarantesimo anno.
-
- Art. 59. E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi e stato
- Presidente della Repubblica.
-
- Il Presidente della Repubblica puo` nominare senatori a vita cinque
- cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
- campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
-
- Art. 60. La Camera dei deputati e eletta per cinque anni, il Senato
- della Repubblica per sei.
-
- La durata di ciascuna Camera non puo` essere prorogata se non per
- legge e soltanto in caso di guerra.
-
- Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
- giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non
- oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
-
- Finche` non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
- delle precedenti.
-
- Art. 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
- festivo di febbraio e di ottobre.
-
- Ciascuna Camera puo` essere convocata in via straordinaria per
- iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di
- un terzo dei suoi componenti.
-
- Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e convocata di
- diritto anche l'altra.
-
- Art. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
- l'Ufficio di presidenza.
-
- Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
- l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
-
- Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
- assoluta dei suoi componenti.
-
- Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
- Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
- segreta.
-
- Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide
- se non e` presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
- adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
- prescriva una maggioranza speciale.
-
- I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
- diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono
- essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
-
- Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilita` e di
- incompatibilita` con l'ufficio di deputato o di senatore.
-
- Nessuno puo` appartenere contemporaneamente alle due Camere.
-
- Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
- componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita` e di
- incompatibilita`.
-
- Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
- esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
-
- Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le
- opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
-
- Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
- del Parlamento puo` essere sottoposto a procedimento penale; ne puo`
- essere arrestato, o altrimenti privato della liberta` personale, o
- sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia
- colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e obbligatorio
- il mandato o l'ordine di cattura.
-
- Eguale autorizzazione e` richiesta per trarre in arresto o mantenere
- in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza
- anche irrevocabile.
-
- Art. 69. I membri del Parlamento ricevono una indennita` stabilita
- dalla legge.
-
- SEZIONE II
-
- La formazione delle leggi
-
- Art. 70. La funzione legislativa e esercitata collettivamente dalle
- due Camere.
-
- Art. 71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
- membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
- legge costituzionale.
-
- Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
- parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
- articoli.
-
- Art. 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera e`, secondo
- le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
- Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
- finale.
-
- Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
- legge dei quali e` dichiarata l'urgenza.
-
- Puo altresi` stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione
- dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti,
- composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi
- parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua
- approvazione definitiva, il disegno di legge e rimesso alla Camera, se
- il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
- commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
- oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole
- dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di
- pubblicita` dei lavori delle commissioni.
-
- La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
- Camera e sempre adottata per i disegni di legge in materia
- costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di
- approvazione di bilanci e consuntivi.
-
- Art. 73. Le leggi sono promulgate dai Presidente della Repubblica
- entro un mese dall'approvazione.
-
- Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti,
- ne dichiarano l'urgenza, la legge e` promulgata nel termine da essa
- stabilito.
-
- Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
- vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione,
- salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
-
- Art. 74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
- legge, puo` con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
- deliberazione.
-
- Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere
- promulgata.
-
- Art. 75. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
- totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
- quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
- regionali.
-
- Non e ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di
- amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
- internazionali.
-
- Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati
- ad eleggere la Camera dei deputati.
-
- La proposta soggetta a referendum e` approvata se ha partecipato alla
- votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e` raggiunta la
- maggioranza dei voti validamente espressi.
-
- La legge determina le modalita` di attuazione del referendum.
-
- Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo` essere
- delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri
- direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
-
- Art. 77. Il Governo non puo`, senza delegazione delle Camere, emanare
- decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
-
- Quando, in casi straordinari di necessita` e di urgenza, il Governo
- adotta, sotto la sua responsabilita`, provvedimenti provvisori con la
- forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
- alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
- riuniscono entro cinque giorni.
-
- I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in
- legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
- possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
- base dei decreti non convertiti.
-
- Art. 78. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
- Governo i poteri necessari.
-
- Art. 79. L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della
- Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
-
- Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla
- proposta di delegazione.
-
- Art. 80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
- internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
- regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri
- alle finanze o modificazioni di leggi.
-
- Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
- consuntivo presentati dal Governo.
-
- L'esercizio provvisorio del bilancio non puo` essere concesso se non
- per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
-
- Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire
- nuovi tributi e nuove spese.
-
- Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i
- mezzi per farvi fronte.
-
- Art. 82. Ciascuna Camera puo` disporre inchieste su materie di
- pubblico interesse.
-
- A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
- modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
- di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri
- e le stesse limitazioni dell'autorita` giudiziaria.
-
-
- TITOLO II
-
- Il Presidente della Repubblica
-
- Art. 83. Il Presidente della Repubblica e` eletto dal Parlamento
- in seduta comune dei suoi membri.
-
- All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal
- Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle
- minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
-
- L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scru-
- tinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo
- il terzo scrutinio e sufficiente la maggioranza assoluta.
-
- Art. 84. Puo` essere eletto Presidente della Repubblica ogni
- cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di eta` e goda dei diritti
- civili e politici.
-
- L'ufficio di Presidente della Repubblica e incompatibile con qualsiasi
- altra carica.
-
- L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
-
- Art. 85. Il Presidente della Repubblica e` eletto per sette anni.
-
- Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera
- dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati
- regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
-
- Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro
- cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
- delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
- Presidente in carica.
-
- Art. 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso
- che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del
- Senato.
-
- In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
- Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
- indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
- quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
- sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
-
- Art. 87. Il Presidente della Repubblica e` il capo dello Stato e
- rappresenta l'unita` nazionale.
-
- Puo inviare messaggi alle Camere.
-
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
-
- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
- iniziativa del Governo.
-
- Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
- regolamenti.
-
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
-
- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
-
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
- internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
-
- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
- difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
- deliberato dalle Camere.
-
- Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
-
- Puo` concedere grazia e commutare le pene.
-
- Conferisce le onorificenze della Repubblica.
-
- Art. 88. Il Presidente della Repubblica puo`, sentiti i loro Pre-
- sidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
-
- Non puo` esercitare tali facolta negli ultimi sei mesi del suo
- mandato.
-
- Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica e` valido se non
- e` controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la
- responsabilita`.
-
- Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge
- sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
-
- Art. 90. Il Presidente della Repubblica non e` responsabile degli
- atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
- tradimento o per attentato alla Costituzione.
-
- In tali casi e` messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
- comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
-
- Art. 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
- funzioni, presta giuramento di fedelta` alla Repubblica e di
- osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
-
- TITOLO III
- Il Governo
-
- SEZIONE I
- Il Consiglio dei ministri
-
- Art. 92. Il Governo della Repubblica e` composto del Presidente del
- Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
- ministri.
-
- Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
- ministri e, su proposta di questo, i ministri.
-
- Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima
- di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
- della Repubblica.
-
- Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
-
- Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata
- e votata per appello nominale.
-
- Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
- Camere per ottenere la fiducia.
-
- Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
- Governo non importa obbligo di dimissioni.
-
- La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
- componenti della Camera e non puo` essere messa in discussione prima
- di tre giorni dalla sua presentazione.
-
- Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la
- politica generale del Governo e ne e` responsabile. Mantiene l'unita`
- di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando
- l'attivita dei ministri.
-
- I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio
- dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
-
- La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
- determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
-
- Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono
- posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati
- commessi nell'esercizio delle loro funzioni.
-
- SEZIONE II
- La Pubblica Amministrazione
-
- Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
- di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
- l'imparzialita` dell'amministrazione.
-
- Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza,
- le attribuzioni e le responsabilita` proprie dei funzionari.
-
- Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
- concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
-
- Art. 98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
- Nazione.
-
- Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se
- non per anzianita`.
-
- Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai
- partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
- attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
- diplomatici e consolari all estero.
-
- SEZIONE III
- Gli organi ausiliari
-
- Art. 99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e`
- composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di
- rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto
- della loro importanza numerica e qualitativa.
-
- E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le
- materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
-
- Ha l'iniziativa legislativa e puo` contribuire alla elaborazione
- della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro
- i limiti stabiliti dalla legge.
-
- Art. 1OO. Il Consiglio di Stato e` organo di consulenza
- giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
- nell'amministrazione.
-
- La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimita`
- sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
- bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti
- dalla legg, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
- lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle
- Camere sul risultato del riscontro eseguito.
-
- La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro
- componenti di fronte al Governo.
-
- TITOLO IV
-
- La Magistratura
-
- SEZIONE I
-
- Ordinamento giurisdizionale
-
- Art. 101. La giustizia e` amministrata in nome del popolo.
-
- I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
-
- Art. 102. La funzione giurisdizionale e` esercitata da magistrati
- ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento
- giudiziario.
-
- Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
- Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
- sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
- partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
-
- La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
- popolo all'amministrazione della giustizia.
-
- Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
- amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
- della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
- particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
- soggettivi.
-
- La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita`
- pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
-
- I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione
- stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
- per i reati militari commessi da appartenenti alle Forme armate.
-
- Art. 104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e
- indipendente da ogni altro potere.
-
- Il Consiglio superiore della magistratura e` presieduto dal Presidente
- della Repubblica.
-
- Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore
- generale della Corte di cassazione.
-
- Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
- ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
- Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di universita` in
- materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
-
- Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal
- Parlamento.
-
- I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
- sono immediatamente rieleggibili.
-
- Non possono, finche sono in carica, essere iscritti negli albi
- professionali, ne far parte del Parlamento o di un Consiglio
- regionale.
-
- Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
- secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
- assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
- disciplinari nei riguardi dei magistrati.
-
- Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
-
- La legge sull'ordinamento giudiziario puo` ammettere la nomina, anche
- elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a
- giudici singoli.
-
- Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
- essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
- insigni, professori ordinari di universita in materie giuridiche e
- avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli
- albi speciali per le giurisdizioni superiori.
-
- Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
- dispensati o sospesi dal servizio ne` destinati ad altre sedi o
- funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della
- magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa
- stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
-
- Il Ministro della giustizia ha facolta` di promuovere l'azione
- disciplinare.
-
- I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversita` di
- funzioni.
-
- Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
- dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
-
- Art. 108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
- magistratura sono stabilite con legge.
-
- La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
- speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
- partecipano all'amministrazione della giustizia.
-
- Art. 1O9. L'autorita` giudiziaria dispone direttamente della polizia
- giudiziaria.
-
- Art. 11O. Ferme le competenze del Consiglio superiore della
- magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e
- il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
-
- SEZIONE II
-
- Norme sulla giurisdizione
-
- Art. 111. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
- motivati.
-
- Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla liberta personale,
- pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali,
- e sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
- Si puo` derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali
- militari in tempo di guerra.
-
- Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il
- ricorso in Cassazione e ammesso per i soli motivi inerenti alla
- giurisdizione.
-
- Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
- penale.
-
- Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione e` sempre
- ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
- legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
- amministrativa.
-
- Tale tutela giurisdizionale non puo` essere esclusa o limitata a
- particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
-
- La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
- atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
- previsti dalla legge stessa.
-
- TITOLO V
-
- Le Regioni, le Provincie, i Comuni
-
- Art. 114. La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
-
- Art. 115. Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri
- poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
-
- Art. 116. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
- Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e
- condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati
- con leggi costituzionali.
-
- Art. 117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative
- nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
- Stato, sempreche` le norme stesse non siano in contrasto con
- l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
-
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla
- Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo e industria alberghiera;
- tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilita`, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.
-
- Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di
- emanare norme per la loro attuazione.
-
- Art. 118. Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
- materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse
- esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della
- Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato
- puo` con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni
- amministrative.
-
- La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative
- delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o
- valendosi dei loro uffici.
-
- Art. 119. Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei
- limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la
- finanza dello Stato delle Provincie e dei Comuni.
-
- Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi
- erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese
- necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
-
- Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare
- il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole
- Regioni contributi speciali.
-
- La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalita`
- stabilite con legge della Repubblica.
-
- Art. 120. La Regione non puo` istituire dazi d'importazione o
- esportazione o transito fra le Regioni.
-
- Non puo` adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
- libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
-
- Non puo limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque
- parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.
-
- Art. 121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale,
- la Giunta e il suo Presidente.
-
- Il Consiglio regionale esercita le potesta` legislative e
- regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli
- dalla Costituzione e dalle leggi. Puo` fare proposte di legge alle
- Camere.
-
- La Giunta regionale e` l'organo esecutivo delle Regioni.
-
- Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi
- ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate
- dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo
- centrale.
-
- Art. 122. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di
- ineleggibilita` e di incompatibilita` dei consiglieri regionali sono
- stabiliti con legge della Repubblica.
-
- Nessuno puo appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e
- ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
-
- Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di
- presidenza per i propri lavori.
-
- I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
- opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
-
- Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio
- regionale tra i suoi componenti.
-
- Art. 123. Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la
- Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme
- relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola
- l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e
- provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle
- leggi e dei regolamenti regionali.
-
- Lo Statuto e` deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza
- assoluta dei suoi componenti, ed e` approvato con legge della
- Repubblica.
-
- Art. 124. Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della
- Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo
- Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
-
- Art. 125. Il controllo di legittimita` sugli atti amministrativi
- della Regione e` esercitato, in forma decentrata, da un organo
- dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della
- Repubblica. La legge puo` in determinati casi ammettere il controllo
- di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il
- riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
-
- Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
- di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
- Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
- della Regione.
-
- Art. 126. Il Consiglio regionale puo` essere sciolto quando
- compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge,
- o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta
- o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
-
- Puo` essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilita
- di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
- Puo` essere altresi` sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
-
- Lo scioglimento e disposto con decreto motivato del Presidente della
- Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita,
- per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
- Repubblica.
-
- Col decreto di scioglimento e nominata una Commissione di tre
- cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni
- entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza
- della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica
- del nuovo Consiglio.
-
- Art. 127. Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e` comunicata
- al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,
- deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
-
- La legge e` promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed
- entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
- Se una legge e` dichiarata urgente dai Consiglio regionale, e il
- Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in
- vigore non sono subordinate ai termini indicati.
-
- Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata
- dal Consigio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti
- con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia
- al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del
- visto.
-
- Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta
- dei suoi componenti, il Governo della Repubblica puo`, nei quindici
- giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimita
- davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di
- interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di
- chi sia la competenza.
-
- Art. 128. Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei
- principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne
- determinano le funzioni.
-
- Art. 129. Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di
- decentramento statale e regionale.
-
- Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari
- con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore
- decentramento.
-
- Art. 130. Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da
- legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il
- controllo di legittimita` sugli atti delle Provincie, dei Comuni e
- degli altri enti locali.
-
- In casi determinati dalla legge puo` essere esercitato il controllo
- di merito, nella forma di richiesta motivata, agli enti deliberanti,
- di riesaminare la loro deliberazione.
-
- Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni:
-
- Piemonte; Marche;
- Valle d'Aosta; Lazio;
- Lombardia; Abruzzi e Molise;
- Trentino-Alto Adige; Campania;
- Veneto; Puglia;
- Friuli-Venezia Giulia; Basilicata;
- Liguria; Calabria;
- Emilia-Romagna; Sicilia;
- Toscana; Sardegna.
- Umbria;
-
- Art. 132. Si puo` con legge costituzionale, sentiti i Consigli
- regiona]i, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di
- nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne
- facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un
- terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
- referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
-
- Si puo, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
- Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano
- richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
-
- Art. 133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
- istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono
- stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni,
- sentita la stessa Regione.
-
- La Regione, sentite le popolazioni interessate, puo con sue
- leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare
- le loro circoscrizioni e denominazioni.
-
- TITOLO VI
- Garanzie Costituzionali
-
- SEZIONE I
- La Corte Costituzionale
-
-
- Art. 134. La Corte Costituzionale giudica:
-
- sulle controversie relative alla legittimita` costituzionale delle
- leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
- Regioni;
-
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
- quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
-
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i
- Ministri, a norma della Costituzione.
-
- Art. 135. La Corte Costituzionale e` composta di quindici giudici
- nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo
- dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme
- magistrature ordinaria ed amministrative.
-
- I giudici della Corte Costituzionale sono scelti tra i magistrati
- anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
- amministrative, i professori ordinari di universita` in materie
- giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
-
- La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
- I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente
- secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente
- rieleggibili.
-
- L'ufficio di giudice della Corte e incompatibile con quello
- di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio
- della professione d'avvocato, e con ogni carica ed ufficio indicati
- dalla legge.
-
- Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
- e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della
- Corte, sedici membri eletti, all'inizio di ogni legislatura, dal
- Parlamento in seduta comune tra cittadini aventi i requisiti per
- l'eleggibilita` a senatore.
-
- Art. 136. Quando la Corte dichiara l'illegittimita` costituzionale di
- una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di
- avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
- decisione.
-
- La decisione della Corte e` pubblicata e comunicata alle Camere ed ai
- Consigli regionali interessati, affinche, ove lo ritengano necessario,
- provvedano nelle forme costituzionali.
-
- Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
- forme, i termini di proponibilita` dei giudizi di legittimita`
- costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
-
- Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
- costituzione e il funzionamento della Corte.
-
- Contro le decisioni della Corte Costituzionale non e ammessa alcuna
- impugnazione.
-
- SEZIONE II
-
- Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
-
- Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
- costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
- deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a
- maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
- votazione.
-
- Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
- tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
- membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
- regionali. La legge sottoposta a referendum non e` promulgata, se non
- e` approvata dalla maggioranza dei voti validi.
-
- Non si fa luogo a referendum se la legge e stata approvata nella
- seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due
- terzi dei suoi componenti.
-
- Art. 139. La forma repubblicana non puo` essere oggetto di revisione
- costituzionale.
-
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
-
- I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio
- dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e
- ne assume il titolo.
-
- II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non
- sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
- soltanto i componenti delle due Camere.
-
- III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
- nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
- deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di
- legge per essere senatori e che:
-
- sono stati presidenti del Consiglio dei ministri o di Assemblee
- legislative;
- hanno fatto parte del disciolto Senato;
- hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea
- Costituente;
- sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati
- del 9 novembre 1926;
- hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in
- seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello
- Stato.
-
- Sono nominati altresi` senatori, con decreto del Presidente della
- Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
- Consulta Nazionale.
-
- Al diritto di essere nominati senatori si puo` rinunciare prima della
- firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle
- elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
-
- IV. Per la prima elezione del Senato il Molise e considerato come Regione
- a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla
- sua popolazione.
-
- V. La disposizione dell'art. 80 della Costituzione, per quanto
- concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
- modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle
- Camere.
-
- VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
- procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
- attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,
- della Corte dei Conti e dei tribunali militari.
-
- Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento
- del tribunale supremo militare in relazione all'art. III.
-
- VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento
- giudiziario in conformita` con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
- norme dell'ordinamento vigente.
-
- Fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione
- delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e
- nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della
- Costituzione.
-
- I giudici della Corte Costituzionale nominati nella prima composizione
- della Corte stessa non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano
- in carica dodici anni.
-
- VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
- amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in
- vigore della Costituzione
-
- Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
- amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle
- Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla
- distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali
- restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano
- attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
-
- Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di
- funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni
- centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la
- formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di
- necessita, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
- enti locali.
-
- XI. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
- Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali
- e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
-
- X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo I 16,
- si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della
- parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche
- in conformita con l'articolo 6.
-
- XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si
- possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a
- modificazione delI'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il
- concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132,
- fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni
- interessate.
-
- XII. E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto
- partito fascista.
-
- In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
- quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
- temporanee al diritto di voto e alla eleggibilita` per i capi
- responsabili del regime fascista.
-
- XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non
- possono ricoprire uffici pubblici ne cariche elettive.
-
- Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi
- sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
-
- I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
- loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
- I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
- che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
-
- XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
-
- I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come
- parte del nome.
-
- L'Ordine mauriziano e conservato come ente ospedaliero e funziona nei
- modi stabiliti dalla legge
-
- La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
-
- XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in
- legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151,
- sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
-
- XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si
- procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti
- leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o
- implicitamente abrogate.
-
- XVII. L'Assemblea Costituente sara` convocata dal suo Presidente per
- deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
- Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla
- legge per la stampa.
-
- Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea
- Costituente puo` essere convocata, quando vi sia necessita` di
- deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli
- 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto
- legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
-
- In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle
- legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi,
- con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
-
- I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta
- di risposta scritta.
-
- L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
- presente articolo, e convocata dal suo Presidente su richiesta
- motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
-
- XVIII. La presente Costituzione e promulgata dal Capo provvisorio
- dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
- dell'Assemblea Costituente ed entra in vigore il 1 gennaio 1948.
-
- Il testo della Costituzione e depositato nella sala comunale di
- ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
- l'anno 1948, affinche ogni cittadino possa prenderne cognizione.
-
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