Ill.mi Sigg.

- Componenti l’Assemblea delle Commissioni di Sezione

- Presidente

- Componenti del Consiglio di Amministrazione

- Direttore Generale

S.I.A.E.

Sede

e p.c.

Ill.mi Sigg.

- Consigliere Giuridico

- Componenti della  Consulta Legale

- Presidente Collegio dei revisori S.I.A.E.

Sede

 

Considerazioni del Commissario della Sezione Musica della SIAE Renato Recca, sui due disegni di legge che potrebbero probabilmente e qualora fosse ritenuto opportuno, formare oggetto di emendamenti ai due progetti legislativi all’esame della II e VII Commissione del Senato della Repubblica.

 

Nel formulare le modifiche si è tenuto conto soprattutto della normativa prevista dal disegno di legge nn. 1496 e 2157-A.

Sono state apportate modifiche agli articoli: 2 (comma VI), 3 (comma I) e 14 con previsione di norme abrogative e finali (artt. 21 e 22). E’ stato inserito tra gli articoli 11 e 12, l’art. 11 bis.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, è stata sostituita dall’Organo di Governo che ha la competenza in materia di diritto di autore e delle tecnologie della comunicazione. Ciò in previsione della istituzione del Ministero della Cultura che dovrebbe avere la competenza - come avviene in tutti gli Stati europei - in materia di diritto di autore. L’agenzia (o comitato) per la tutela e la vigilanza del diritto d’autore e delle tecnologie della comunicazione (ora sostituita dal "Comitato per la tutela della proprietà intellettuale" che sembra essere molto limitativo) è indipendente dal Governo: gli esperti sono nominati dal Parlamento e la vigilanza è esercitata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Occorre ripristinare gli artt. 175 e 176 L.d.A. (diritto demaniale) modificando, previamente su accordo con gli Stati CE, la direttiva CE n. 93/98 del 29/10/93, così come illustrato nelle successive pagine 4, 5 e 6.

Su questa parte vi dovrebbe essere l’intesa fra le due Commissioni (la II e la VII), che entrambe stanno esaminando i progetti di legge sul diritto di autore, principalmente per quanto riguarda la modifica dell’art. 198 L.d.A. sulla previdenza ed assistenza ai titolari del diritto di autore e dei diritti ad esso connessi.

Il regime italiano di disciplina dei diritti d'autore risulta tendenzialmente basato sul monopolio pubblico della negoziazione degli stessi. La SIAE è infatti titolare della riserva esclusiva a svolgere "l'attività di intermediario, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza e anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica" (art.180 della legge n.633/41). Tale norma segna il confine dell'esclusiva SIAE, talchè tutti i diritti non ricompresi nella suddetta elencazione devono ritenersi non assoggettati al monopolio dell'ente pubblico. Nel corso degli ultimi anni, le normative comunitarie e le innovazioni tecnologiche hanno indotto il nostro legislatore a prevedere una disciplina diversa per quanto concerne i diritti connessi ovvero a far emergere diritti attinenti ad attività non indicate nell'art.180. Tali innovazioni incrinano il dominio della SIAE in tema di diritti d'autore, aprendo i varchi per l'ingresso dei privati nel settore. Detta penetrazione per ora risulta normativamente legittimata riguardo a specifiche attività o diritti, tuttavia, in prospettiva, sembrano sussistere le condizioni politico-normative per riconoscere anche ai privati la possibilità di negoziare i diritti principali, superando il monopolio pubblico.

La legge n.93/92, istituendo l'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti esecutori (IMAIE), avente come finalità "la tutela dei diritti degli artisti interpreti o esecutori nonchè l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie" (art.4 legge cit.) ha rotto il monopolio della SIAE in tema di diritti connessi, sancito dall'art.181della legge n.633/41. Il riconoscimento normativo di tale rottura è avvenuto con il D.lgs. n.581/96 che, introducendo l'art.180bis nel corpo della legge n.633/41, ha stabilito che, permanendo il compito di raccolta dei proventi per i diritti connessi in capo alla SIAE, la stessa agisce "sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'IMAIE ed eventualmente con altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi". Dall'analisi della sopracitata disposizione si deduce che l'ordinamento ammette l'esistenza di società di gestione collettiva, appositamente costituite per amministrare - quale loro unica o principale attività - gli altri diritti connessi. La SIAE continuerebbe a fungere da collettore, salvo trasferire i proventi - detratti di un aggio - alle apposite società di gestione. Non solo: poichè l'IMAIE associa esclusivamente artisti, interpreti ed esecutori (art. 1 Statuto IMAIE) i produttori ed altri titolari di diritti connessi, risultano attualmente privi di un soggetto che si occupi istituzionalmente della relativa tutela. Conseguentemente i privati sono pienamente legittimati, nell'ambito di tale vuoto organizzativo, a dare vita ad enti finalizzati alla cura di detti diritti.

Ora, mentre tutti gli enti pubblici economici nazionali vivono un periodo di profonde trasformazioni, la SIAE, sorprendentemente, sembra essere immune da qualsiasi innovazione. Le ragioni di un tale disinteresse da parte delle Autorità competenti si devono ravvisare, da un lato, nella particolarità dei cittadini coinvolti: gli autori delle opere dell’ingegno, dall’altro nella circostanza che, malgrado un apparato elefantiaco e una corte degna della "prima Repubblica", il bilancio dell’ente è in attivo. Ma la presenza di un attivo in bilancio non deve trarre in inganno, poiché è normale che un ente che svolge funzioni di mediazione, in regime di monopolio, non possa che restare in attivo. In sostanza la SIAE raccoglie le deleghe di tutti gli autori italiani a gestire le loro opere dell’ingegno, incassa le somme corrisposte dai singoli utilizzatori (locali da ballo, radio, TV pubbliche e private ecc.) e provvede a ripartire gli introiti fra gli autori, mantenendo per sé un aggio per l’intermediazione. Tuttavia il meccanismo di redistribuzione degli incassi (la famosa "ordinanza di ripartizione", più volte dichiarata illegittima dall’autorità giurisdizionale amministrativa) non ha nulla di automatico, dato che il pagamento da parte degli utilizzatori delle opere è generalmente forfettario. Da qui il grosso interesse a gestire i criteri di ripartizione, dato che valorizzando l’uno o l’altro elemento (la durata dell’opera, il contesto, l’incasso percepito dall’utilizzatore ecc.), possono prodursi grandi spostamenti di reddito.

La SIAE deve separare il proprio ruolo imprenditoriale da quello prettamente autoritativo, caratteristico di un soggetto pubblico. Questo non vuol dire smettere di svolgere l'indispensabile (per ora) attività di intermediazione, ma al contrario, creare gli spazi perchè anche i privati possano concorrere, talchè solo coloro che siano in grado di offrire servizi efficienti di raccolta e distribuzione possano permanere. Che tali soggetti siano pubblici o privati poco importa. Ciò che conta è che il servizio sussista e sia efficiente. La SIAE dovrebbe allora essere doppiata da un'Agenzia/Comitato di vigilanza sul diritto d'autore, dotata/o di soli poteri pubblicistici. La SIAE continuerebbe ad espletare attività esclusivamente imprenditoriali, in considerazione della necessità che sussista un soggetto che curi l'attività di negoziazione, qualora l'offerta privata sia insufficiente a coprire l'intero territorio ovvero non riguardi tutte le opere dell'ingegno. Il prezzo di tale autonomia gestionale non può che essere l'assoluta autosufficienza economica. L'Agenzia/Comitato, autorità amministrativa indifferente sia alla SIAE che agli operatori privati, dovrebbe assumere non solo le funzioni pubblicistiche attualmente svolte dalla stessa SIAE (registri ecc.), ma anche le ben più qualificanti funzioni di controllo sull'intero settore. L'ingresso dei privati impone infatti un controllo, affinchè chiunque operi nel mercato rispetti le regole dello stesso, garantendo altresì gli autori della regolarità delle attività delegate. La concorrenza, riconosciuta come meramente virtuale dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.241/90, potrebbe così facilmente concretizzarsi, perseguendo un duplice obiettivo: rinnovare il mercato della negoziazione dei diritti e stimolare la SIAE. L'Autorità di vigilanza si inserirebbe tra il Garante dell'editoria, ormai soppressa, sostituita dall’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (legge 249/97) e l'Antitrust, creando una rete burocratica in grado di superare il monopolio pubblico e sviluppare l'efficienza del settore.

In un contesto privatistico le situazioni giuridiche soggettive degli autori sarebbero meglio tutelate, considerando che i rapporti tra questi e le società sarebbero regolati dal diritto privato e non dal diritto amministrativo. Gli autori potrebbero così godere della tutela risarcitoria, completa ed assoluta, offerta dall’art.2043 del c.c., superando le attuali difficoltà, scaturenti dall’esistenza di situazioni di interesse legittimo e non di diritto tra autori e SIAE. L’attuale condizione di mero interessato dei singoli autori, preclude infatti, come affermato dalla Cassazione, la possibilità di intervenire in via immediata e diretta nella gestione della ripartizione dei proventi derivanti dal diritto d’autore, trattandosi di vicenda riservata esclusivamente agli organi dell’ente pubblico. Si assiste così al paradosso di un ente associativo che delibera in tema di ripartizione, in posizione di sostanziale terzietà (se non di conflitto), rispetto ai propri associati.

Cerchiamo di non perdere l’ultimo treno! Tra le altre iniziative legislative, ve ne è una, attualmente all’esame della 2^ Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, dal titolo "Modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto di autore".

In questa sede occorre intervenire per porre rimedio ai danni causati ed ancora in itinere da parte del personale dirigente della Siae che ha interamente surclassato gli associati del Sodalizio. Si ha bisogno, tra l’altro, di soggetti titolari di diritto di autore o di quello ad esso connesso che entrino a far parte dell’ ente e siano produttivi i quali, con l’energia iniziale di una nuova attività sappiano convincere gli anziani associati a cambiare rotta per riportare l’ente istituito per la tutela e la vigilanza del diritto di autore nel giusto alveo della democraticità.

E’ necessario intanto integrare il disegno di legge in discussione al Senato con norme che siano poste, come detto, a tutela e vigilanza del diritto di autore. Il disegno di legge in parola prevede la istituzione di un’agenzia per la tutela del diritto di autore (ora sembra sostituita dal Comitato per la tutela della proprietà intellettuale), soprattutto per rendere più efficace l’attività di contrasto con quelle illecite lesive della proprietà intellettuale.

Detta agenzia o comitato potrebbe essere, invece, divisa/o in due sezioni: una/o per la tutela e l’altra/o per la vigilanza del diritto di autore. Quest’ultima/o, in particolare, costituirebbe organo di regolazione del settore; determinerebbe i requisiti necessari per ottenere la concessione allo svolgimento di attività di intermediazione dei diritti relativi ad opere dell’ingegno tutelate; verificherebbe la congruità dei criteri di ripartizione dei proventi adottati dalle singole società concessionarie e dalla Siae.

L’istituzione dell’agenzia o comitato per la vigilanza sul diritto di autore porterebbe alla conseguenziale modifica dell’art. 180 della legge sul diritto di autore.

Attualmente la concorrenza alla Siae è esercitata solo dal singolo autore, mentre con la modifica che si prospetta, detta concorrenza è estesa a società di capitali. Pertanto, l’attività di intermediazione dei diritti di autore e di quelli ad essi connessi deve essere riservata alle società di capitali che abbiano ottenuto specifica concessione dall’agenzia o comitato per la tutela e la vigilanza del diritto di autore, nonché alla Siae relativamente alle opere per cui abbia ottenuto mandato.

Altro argomento di grande interesse è quello relativo alla previdenza e assistenza. Tutti i titolari del diritto di autore e dei diritti ad esso connessi debbono godere di prestazioni previdenziali. E’ indegno constatare in un Paese civile l’abbandono in cui versano coloro che alimentano la cultura. A tal fine si prenda spunto dalla disciplina contenuta nel progetto di legge governativo sulla musica.

Con la direttiva CE 93/98 del 29.X.93 si è preso atto che, con l'allungamento medio della vita dei cittadini comunitari, la protrazione della tutela del diritto d'autore, fino a 50 anni dopo la morte dell'autore, prevista dalla Convenzione di Berna non era più sufficiente a proteggere i diritti delle due prime generazioni dei discendenti dell'autore dell'opera dell'ingegno. Sulla scorta di tale constatazione si è giunti a prolungare da 50 a 70 anni la tutela del diritto d’autore. Tale disciplina tuttavia non può soddisfare, da un lato in quanto disattende le (ovvie) constatazioni espresse a livello comunitario in merito all'allungamento della vita umana perché, in virtù di tale modifica normativa comunitaria si riesce a proteggere solo i diritti della prima generazione dei discendenti dell’autore e non della successiva, dall'altro non tiene conto del fatto che favorendo la riproposizione di opere in pubblico dominio, si occupano spazi altrimenti occupabili da opere contemporanee ed inedite. Si è favorevoli ad un sistema in cui la distribuzione del compenso si articoli secondo un regime diverso. In particolare si critica il passaggio, senza soluzione di continuità, da una tutela piena del diritto d'autore (in favore degli eredi) ad un regime di pubblico dominio, con attribuzione degli introiti all'Erario. Senza intaccare i diritti degli elaboratori delle opere, sarebbe forse opportuno protrarre la tutela piena del diritto d'autore fino a 70 anni dalla morte dell'autore così da soddisfare almeno le pretese della generazione successiva. Si potrebbe poi istituire un regime intermedio, in cui 1/3 del compenso sarebbe attribuito agli eredi, mentre la quota restante dovrebbe destinarsi alle nuove generazioni di autori e non all’Erario. Alla scadenza dei 100 anni, scatterebbe invece il regime del pubblico dominio, con pagamento di un compenso più elevato di quello ordinario, destinato interamente alle generazioni autorali successive. In sostanza la riproposizione di opere in pubblico dominio verrebbe, attraverso l'imposizione di un compenso maggiore, disincentivata, affinchè i giovani non si vedano chiusi gli spazi dalla riproposizione di opere già note. Chi ricorre alla creatività espressa in tempi lontani, allontana dal mercato quella presente, così sembra equo prevedere un indennizzo generazionale. Pertanto bisognerebbe rinnovare la disciplina contenuta negli artt.175 e 176 della legge n.633/41. Ovviamente condivisibile è l'intenzione di destinare tali risorse al finanziamento del "Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea" di cui all'art.36 del disegno di legge Veltroni sulla musica. In questo contesto dovrebbero essere rivitalizzati i trasferimenti a beneficio delle Casse di Assistenza e di previdenza delle associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti, in conformità con quanto disposto dall’art.198 della legge sul diritto d’autore.

Una piccola enumerazione dei provvedimenti legislativi:

  1. art. 198 L.D.A. - contributo a favore delle Casse di Assistenza e di previdenza delle Associazioni sindacali degli autori e scrittori e dei musicisti da prelevarsi sui proventi di cui agli artt. 175 e 176 L.D.A. (diritto demaniale)
  2. artt. 175 e 176 L.D.A. (diritto demaniale)
  3. D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito in L. 28/2/1997 n. 30, art. 6, 4° comma - abrogati gli artt. 175 e 176 L.D.A.
  4. art. 66 Regol. L.D.A. - ripartizione del contributo annuale di L. 1.000.000 fra le Casse Associazioni sindacali assistenza e previdenza autori, scrittori, musicisti
  5. L. 21/5/1951 n. 391 - contributo di cui al n. 4, elevato a L. 15.000.000
  6. L. 7/4/1954 n. 100 - aumento di L. 20.000.000 per contributi Casa riposo per musicisti "Giuseppe Verdi"
  7. L. 20/12/1954 n. 1227 - contributo annuo elevato a L. 60.000.000 (Casse assistenza e previdenza scrittori, autori drammatici e musicisti
  8. L. 23/12/1962 n. 1752 - ulteriore aumento contributo a favore Casa riposo "Giuseppe Verdi" di L. 50.000.000 (rif. n. 6) (alla copertura esecuzioni e radiotelecomunicazioni delle opere di Giuseppe Verdi) - abrogato
  9. D.P.R. 28/10/1970 n. 888 - erezione in ente morale della Cassa Nazionale assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare
  10. L. 16/4/1973 n. 198 - aumento del contributo annuo a L. 160.000.000 a favore delle Casse di assistenza e previdenza erette in enti morali (scrittori, autori drammatici, musicisti) e compositori autori e librettisti di musica popolare, fermo restando quello per la Casa di Riposo "Giuseppe Verdi"
  11. L. 20/3/1975 n. 70 - riordinamento degli enti pubblici
  12. D.P.R. 1/4/1978 n. 202 - soppressione della Cassa nazionale assistenza musicisti, Cassa scrittori, Cassa autori drammatici e loro fusione con l’Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e scultori con la seguente denominazione: "Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici". E’ ente pubblico ed inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20/3/1975 n. 70. La Cassa nazionale assistenza compositori autori e librettisti di musica popolare rimane ente morale
  13. L. 22/5/1993 n. 159, art. 2 - importi derivanti dalle applicazioni delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 1 L. 29/7/1981 n. 406 (riproduzione abusiva prodotti fonografici). Sono versati all’Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. L’art. 1 L. 406/81 e la L. 20/7/1985 n. 400 sono stati abrogati (art. 20 D. lgs. 16/11/1994 n. 685 - diritto noleggio).

A quanto consta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato consultivo permanente del diritto d’autore previsto dall’art. 190 della L.d.A. avrebbe dovuto distribuire o ha già distribuito, relativamente al 1997, in applicazione della legge n.198/73, attraverso "calibrate" riunioni, l’iperbolica somma di £.160.000.000, alle Casse di Previdenza. Francamente l’attribuzione ad un ente pubblico previdenziale di una somma così ridicola sembra assolutamente fuori luogo, talchè occorre finanziare congruamente gli enti assistenziali, considerando che la SIAE, quale ente pubblico economico, non può avere fini previdenziali ed assistenziali. Sembra quindi giunto il momento di dare a Cesare quel che è di Cesare. Dovrebbe quindi, da un lato, farsi confluire presso l’ente pubblico previdenziale tutte le risorse necessarie, spogliando la SIAE di attività incompatibili con lo scopo societario della stessa. Contestualmente, come già avvenne con il D.P.R. 202/78 - attraverso il quale furono soppresse le singole Casse di previdenza e di assistenza di musicisti, scrittori ecc., che furono incorportate nell’Ente Nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, riconosciuto ente pubblico ed inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge n.70/75 (riordinamento degli enti pubblici) - dovrebbe procedersi all’accorpamento presso il sopracitato ente pubblico, della Cassa Nazionale Assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, allo stato attuale mero ente morale e del Fondo di solidarietà fra gli iscritti e soci della Siae. L’Ente, a seguito di tale fusione dovrebbe assumere la denominazione di Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i titolari del diritto di autore e dei diritti ad esso connessi.

*******************

In alternativa si potrebbe emanare un decreto legislativo entro il 31 luglio 1998 (art. 7, 1° comma, lett. d), Legge Bassanini II^ n. 127/97, che modifica l’art. 11, comma 1° della Legge Bassanini I^, n. 59/97), termine che verrà prorogato al 31/12/1998 con provvedimento legislativo in corso di approvazione. Infatti con la normativa di cui all’art. 11, 1° comma, lett. b) della Legge n. 59/97, si prescrive di riordinare gli enti pubblici nazionali in settori diversi dall’assistenza e previdenza, nonché gli enti privati controllati direttamente o indirettamente dallo Stato che operano, anche all’Estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

Per la previdenza ed assistenza, invece, si potrebbe provvedere con DPR, analogamente a quanto fu disposto con DPR 1/4/78, n. 202.

 

 

Renato Recca

 

 

Si allega estratto del disegno di legge 1496 e 2157-A con le proposte modifiche.