LA COMPAGNIA DELLA TUA VITA
ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE
L'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore è da anni obbligatoria per legge. SAI assicura tutti i rischi previsti dalla normativa in vigore, ma a maggior garanzia dell'Assicurato amplia l'area tutelata prevedendo all'occorrenza il risarcimento nei casi di: transito in aree private, traino di carrelli a due ruote, danneggiamento della sede stradale, traino di rimorchi, responsabilità dell'istruttore (per auto da scuola-guida), danni a oggetti d'uso dei passeggeri (per i taxi o veicoli pubblici), danni da carico e scarico (per i veicoli destinati al trasporto di merci), danni causati da rimorchi staccati dalla motrice.
L'area di tutela può inoltre essere ampliata mediante una serie di garanzie aggiuntive.
L'assicurazione è valida nei Paesi della U.E., in Norvegia, Islanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e a tutti gli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde, previo rilascio del relativo documento.
Esclusioni
L'assicurazione non comprende i rischi da: partecipazione a gare sportive, uso improprio del mezzo, guida da parte di conducente non abilitato.
Trasferimenti di proprietà del veicolo
In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, è facoltà del contraente: trasferire la polizza ad altro veicolo di sua proprietà, cedere il contratto al nuovo proprietario, risolvere il contratto senza la restituzione del premio.
Condizioni speciali
Se espressamente richiamate nel contratto, sono possibili le seguenti condizioni speciali.
Franchigia: obbligo per l'Assicurato di rimborsare a SAI parte del risarcimento entro un ammontare predeterminato.
Bonus/malus: formula di riduzione o maggiorazione del premio in base alla presenza o all'assenza di sinistri nel precedente "periodo di osservazione" assicurativo (che, di norma, ha la durata di un anno).
All'atto del rinnovo della polizza, per evitare maggiorazioni di premio e per godere delle riduzioni, è facoltà dell'Assicurato rimborsare la SAI degli importi liquidati in occasione dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente.
Maggiorazione del premio per sinistrosità ("Pejus"): se nel periodo di osservazione vengono pagati due sinistri, il premio dovuto per l'annualità successiva sarà aumentato del 15%, e del 25% se i sinistri saranno 3 o più. L'Assicurato, per evitare l'applicazione totale o parziale del pejus, ha le facoltà di rimborso previste per il bonus/malus.