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di Luigi Ferro
Anni fa gli squatter occupavano le case. Poi è arrivata Internet e qualcuno ha pensato fosse il caso di occupare anche il Web. Nasce così il cybersquatting, l’occupazione abusiva di domini. In pratica, il furbo di turno, decide di acquistare un dominio che guarda caso è uguale al nome o al marchio di un’azienda. Di solito lo fa solo per poi rivenderlo a caro prezzo ma può anche utilizzarlo per sfruttare la notorietà del marchio. Così un mcdonald.it può diventare per esempio un sito per parlare male degli hamburger o cocacola.it per dire quanto fanno male le bibite gassate. Peccato però che, passata l’equiparazione del nome a dominio con il brand, questa pratica non sia legale. Internet non è il selvaggio West dove vige la legge del più forte o semplicemente di chi arriva prima, ma un luogo virtuale con regole assolutamente reali. Per questo motivo si è proceduto a varare norme precise per dare ai domini i legittimi proprietari. Le procedure di rassegnazione dei nomi a dominio sono denominate Map (Mandatory administrative proceeding) e sono attivate da Enti conduttori che hanno ricevuto l’autorizzazione a operare dalla Naming Authority. Il procedimento avviato dagli enti conduttori ha natura amministrativa e non esclude quindi la possibilità di ricorrere alla magistratura ordinaria. A vantaggio di questa soluzione, però, c’è la velocità della procedura.
Secondo le regole stabilite dalla Naming Authority è possibile ricorrere sono presenti tre condizioni:
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quando il nome a dominio utilizzato da un terzo sia identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti o sia identico al proprio nome e cognome;
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se l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;
- il nome a dominio sia stato registrato e venga utilizzato in mala fede.
Chi ricorre potrà ottenere la rassegnazione del nome a dominio in caso di presenza contemporanea della prima e terza condizione e il presunto cybersquatter non provi di avere diritto o titolo in relazione al dominio contestato. Per quanto riguarda il secondo punto per poter continuare a utilizzare il dominio il resistente (colui che ha acquistato il nome a dominio oggetto della contesa) deve dimostrare di:
- aver utilizzato o di essersi oggettivamente preparato ad usare, in buona fede, il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi, prima di aver avuto notizia della contestazione;
- essere stato conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, pur non avendo registrato il relativo marchio;
- aver effettuato un legittimo uso commerciale o non commerciale, del nome a dominio, senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
In base a queste regole lo stilista Giorgio Armani non ha potuto prendere possesso del nome a dominio armani.it, già registrato dal timbrificio Armani, mentre la Warner Village Cinema ha ottenuto Warnervillage .it.
http://www.nic.it/NA/maps/ è l’indirizzo presso il quale si trovano i link agli enti conduttori per i domini .it, mentre http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm è l’altro indirizzo per i domini .com,net, org.
I costi della procedura, a carico del ricorrente, variano a seconda di quanti saggi fanno parte del collegio e possono andare per esempio da 800 (un dominio con un saggio) fino a 2240 (un dominio con tre saggi). La decisione deve pervenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione del reclamo.
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